1.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 26/02/2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: “SCI CLUB BENACO” A.S.D. in breve “SCI CLUB BENACO”.
1.2. L’Associazione ha sede legale ed operativa a SALO’ (BS), Parcheggio Piazza Baden Powell, 25087. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere costituite sedi operative altrove, purché nel territorio italiano.
1.3. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
2.1. Scopo dell’associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive giovanili e dilettantistiche come strumento di promozione umana e sociale della persona attraverso la valorizzazione dei suoi aspetti educativi e ricreativi. L’associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.
2.2. L’associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.
2.3. L’associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2021.
2.4. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dello sci e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute Spa.
2.5. L’esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:
2.6. L’associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento Sport della Presidente del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute Spa.
2.7. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed anti di promozione sportiva cui intende affiliarsi.
2.8. L’associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
3.1. L’associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all’art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 36/2021.
L’associazione, ad esempio, potrà:
4.1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
4.2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
4.3. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’associazione.
4.4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
5.1. Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:
5.2. La domanda dovrà recare anche un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali.
5.3. La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo, anche online, predisposto dall’associazione.
5.4. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo, che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione; contro l’eventuale rigetto motivato da parte del Consiglio direttivo è ammesso appello all’Assemblea degli associati entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L’assemblea delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.
5.5. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere autorizzata da un esercente la potestà genitoriale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.6. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.
5.7. Fra gli aderenti all’associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all’associazione per la durata di un anno sociale.
5.8. La quota associativa è stabilità ogni anno dal Consiglio direttivo. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili.
5.9. L’iscrizione all’associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.
5.10. La qualifica di associato si perde:
5.11. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all’associato mediante mail all’indirizzo comunicato dall’associato; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.
5.12. Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.
6.1. Gli associati hanno diritto:
6.2. Gli associati sono obbligati a:
7.1. I tesserati (che possono essere non associati) sono le persone fisiche che esercitano l’attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale o Enti Sportivi ai quali l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
a) dirigenti sociali;
b) atleti;
c) tecnici, istruttori;
e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l’Associazione è Affiliata.
7.2. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.
7.3. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalla Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
7.4. Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2021.
7.5. I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse dall’associazione.
8.1. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
8.2. La quota associativa è intrasmissibile a qualunque titolo.
9.1. Sono organi dell'associazione:
9.2. L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
10.1. L’Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati. Decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.
10.2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli associati minorenni tramite il genitore o l’esercente la potestà genitoriale.
10.3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
10.4. L'assemblea è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.
10.5. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio proposto dal Consiglio direttivo.
10.6. L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al segretario di percepire lo svolgimento l'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
10.7. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere:
10.8. La convocazione viene diramata mediante il sito web dell’associazione e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica e/o altre modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
10.9. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10.10. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di 1/10 degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
10.11. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa; il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
10.12. L'assemblea ordinaria delibera in merito a:
10.13. L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera in merito a:
10.14. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all’art. 18, le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
10.15. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
11.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile da tre a undici componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa.
11.2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall’avvenuta assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.
11.3. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
11.4. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
11.5. Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
11.6. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni in regola col pagamento delle quote associative.
11.7. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
11.8. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
11.9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza dal membro più anziano.
11.10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
11.11. Al Consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
11.12. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea degli associati e per fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento.
11.13. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, convoca il Consiglio direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall’organo di controllo, fissando, all’uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
11.14. L’avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun consigliere e a ciascun membro dell’Organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’Organo di controllo.
11.15. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11.16. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
11.17. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, compresa la revoca da parte dell’Assemblea degli associati venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro novanta giorni l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
11.18. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano in regime di prorogatio.
12.1. Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza. È eletto a maggioranza semplice dei voti da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per un biennio, ossia per la stessa durata del Consiglio stesso.
12.2. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
12.3. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
13.1. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento e cura la corrispondenza.
13.2. Il Consiglio direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire il compito di curare l'amministrazione e la contabilità dell'associazione; si incarica della tenuta dei libri contabili e provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
13.3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
14.1. Qualora lo ritenga necessario, l’Assemblea degli associati potrà istituire un Organo di controllo in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’Associazione. Se nominato in forma collegiale si compone di tre membri effettivi. L’assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.
14.2. L’Organo di controllo resta in carica per 4 anni e può essere rieletto.
14.3. L’Organo di controllo verifica l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, dove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
14.4. L’Organo di controllo si riunisce tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nell’apposito libro.
15.1. Gli esercizi sociali si aprono l’1 di aprile e si chiudono il 31 di marzo di ogni anno. L’esercizio sociale iniziato in data 01/01/2023 terminerà in data 31/03/2024.
15.2. Il Consiglio direttivo predispone annualmente il bilancio o il rendiconto economico-finanziario dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
15.3. Il bilancio o il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
15.4. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
15.5. L’intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 11.16.
16.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
17.1. Il presente statuto può essere modificato soltanto con deliberazione straordinaria dell’Assemblea degli associati. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all’assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 degli associati.
18.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
18.2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla nomina del liquidatore ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
18.3. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
19.1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati o tra gli associati medesimi saranno sottoposte all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.
19.2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
19.3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
19.4. L’arbitrato avrà sede in Brescia e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
20.1. Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, al DLgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.